Assistenza spirituale delle Forze armate
Ratificata l’intesa dalla Camera dei deputati e dal Vaticano
Lo scorso 14 aprile l’Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge governativo (n. 2657) di Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede.
Il provvedimento è volto ad aggiornare la disciplina dell’assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo status dei cappellani militari alla luce dell’evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al Codice dell’ordinamento militare.
L’intesa raggiunta consente di attuare le disposizioni del citato articolo 11 dell’Accordo del 1984, il quale prevede che l’assistenza spirituale nelle cosiddette strutture obbliganti, e cioè caserme, ospedali e carceri, sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa tra le parti.
Il testo, composto da 14 articoli, individua le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l’assolvimento delle funzioni stesse.
La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale sono affidati all’ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede.
È stabilita per i cappellani la possibilità di avvalersi, ai fini delle attività di culto, di altri sacerdoti, mentre in caso di assenza del cappellano è prevista la sua sostituzione da parte di un parroco competente per la sede di servizio.
Quanto all’organico e allo stato giuridico, si fissa il principio generale in forza del quale l’organico dei cappellani è di 162 unità e se ne stabilisce l’attribuzione per assimilazione dei gradi militari.
È, altresì, da segnalare che i cappellani militari non sono soggetti al codice e alla disciplina militare né alla giurisdizione penale militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale, o di servizio all’estero.
Con decreto del Ministero della Difesa, adottato di concerto con l’ordinario militare, sarà definito il regolamento disciplinare compatibile con la loro funzione.
L’intesa entrerà in vigore nell’ordinamento dello Stato ed in quello della Santa Sede, con pubblicazione in pari data sulla Gazzetta Ufficiale e negli «Acta Apostolicae Sedis».
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